Autorizzazione per lavori
Il Codice demanda alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c.4) previa presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21. c. 5).
I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono quelli per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse o per i quali sia stato emesso un provvedimento di dichiarazione di interesse.
Sono comunque sottoposti ad autorizzazione i beni culturali aventi più di cinquanta anni e di autori non viventi finchè non sia intervenuta la preventiva verifica di interesse.
L’istruttoria tecnico amministrativa è affidata ai funzionari responsabili per territorio


